Tutti i maniglioni antipanico senza marcatura CE vanno sostituiti entro il 18 Febbraio 2013, data da ricordare.
Maniglioni antipanico normativa
Modifica del decreto 3 Novembre 2004;
(citazione dal Quotidiano sicurezza, il giornale dell’Anfos a cura di Enzo Gonano)
Il Decreto del ministero dell’ Interno 3 novembre 2004 contiene le norme relative per l’installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo ed elenca le categorie di attività in cui i dispositivi devono essere installati come misura antincendio.
Di seguito la sintesi dei criteri di installazione così come previsti dall’art 3 del DM del 2004:
a) locali non aperti al pubblico:
- con capienza minore di 9 persone, nessun dispositivo di apertura;
- con capienza fra 9 e 25 persone, maniglia o piastra a spinta;
- con capienza superiore a 25 persone, maniglione antipanico;
b) locali aperti al pubblico:
- con capienza fino a 9 persone, maniglia o piastra a spinta;
- con capienza superiore a 10 persone, maniglione antipanico;
c) locali pericolosi per esplosione:
- con numero di addetti inferiore a 5 unità, maniglione antipanico;
- con numero di addetti da 5 unità, maniglia o piastra a spinta.
In tutte le altre attività non elencate sopra, il dispositivo di apertura non è soggetto a norme di prevenzione incendi.
Va ricordato che le porte installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell’esodo ovvero verso l’esterno rispetto il locale.
(fine citazione)
Servizio di installazione e sostituzione maniglioni antipanico marcati CE a Venezia
L’azienda Aries di Michele Bortolotti, fabbro specializzato in serrature e sistemi di sicurezza installa i maniglioni antipanico certificati della Cisa per Venezia e provincia e Mestre.
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